IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
            Inclusione di comuni nella Comunita' montana
                          dell'Agno-Chiampo
 
   1.  In conformita' alle previsioni contenute nell'art. 2, comma 3,
della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, i  comuni  di  Brogliano,
Chiampo   e   Valdagno   inclusi   nella   comunita'  montana  n.  16
dell'Agno-Chiampo.
   2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il
Consiglio della Comunita'  montana  e'  integrato,  nel  rispetto  di
quanto previsto dall'art. 4 della sopraindicata legge regionale.