IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Inclusione di comuni nella Comunita' montana dell'Agno-Chiampo 1. In conformita' alle previsioni contenute nell'art. 2, comma 3, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, i comuni di Brogliano, Chiampo e Valdagno inclusi nella comunita' montana n. 16 dell'Agno-Chiampo. 2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio della Comunita' montana e' integrato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della sopraindicata legge regionale.